Secondo l’INPS la sospensione dei contributi è solo per la scadenza “di novembre”

Per l’INPS le disposizioni del “Ristori due” sostituiscono quelle del “Ristori uno” e sono esclusi dalla sospensione i premi Inail

Con due circolari in 24 ore, di cui la prima è stata sostituita dalla seconda, l’Inps fornisce le istruzioni per la sospensione dei contributi prevista dai decreti legge Ristori 1 e 2.

Nella circolare 129/2020 di due giorni fa, specifica alcuni passaggi della disciplina.

Nel nuovo documento si fornisce, in extremis visto che la scadenza è domani 16 novembre, un’interpretazione sulle disposizioni contenute negli articoli 13 del Dl 137/2020 e 11 del Dl 149/2020.

La posizione dell’Inps si discosta rispetto alla lettura pedissequa delle due norme.

Il primo punto, su cui si è sviluppato un dibattito, è dato dall’identificazione del periodo oggetto di sospensione, atteso che l’articolo 13 del Ristori 1 si riferisce ai contributi di competenza di novembre (scadenza dicembre) mentre l’articolo 11 del Ristori bis ha come oggetto la contribuzione dovuta a novembre (quindi competenza di ottobre). Altro aspetto è l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari che, in base alla formulazione delle due norme, sembravano essere diversificati. Inoltre, andava acclarato se la sospensione include i premi Inail dato che i due Dl contegono indicazioni discordanti.

L’Inps afferma che quanto disposto dal Ristori 2 sostituisce le previsioni della norma Ristori 1 e quindi, secondo l’istituto di previdenza:

  • i contributi sospesi sono quelli in scadenza a novembre (competenza ottobre);
  • i premi Inail sono esclusi;
  • Possono sospende il pagamento i datori di lavoro privati con sede nel territorio dello Stato, il cui codice di attività Ateco è riportato nell’allegato 1 al Dl 149/2020;
  • sono sospese anche le rate in scadenza a novembre ma riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall’Inps;
  • la sospensione riguarda anche le quote a carico dei lavoratori.
  • la dilazione non interessa rateazioni e sospensioni previste dalle norme precedentemente emanate in materia di Covid 19.
  • Possono beneficiare del differimento anche i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano) la cui attività prevalente è contraddistinta da uno dei codici Ateco riportati nell’allegato 2 al Dl 149/2020.
  • La sospensione è concessa ai territori sopra indicati in base alle ordinanze del ministro della Salute del 4 e 10 novembre. Le variazioni “di colore delle regioni” che dovessero determinarsi nel mese di novembre ma dopo il 10 non permetterebbero alle aziende entrate dopo nella c.d. zona rossa di beneficiare della sospensione.
  • i datori di lavoro possono sospendere i versamenti con riferimento ai soli dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone indicate.

I decreti Ristori 1 e 2 non brillano di chiarezza ed in alcuni punti risultano anche delle contraddizioni, l’interpretazione dell’INPS pare però troppo netta.

Certo è che, per ora, se non si vuole considerare un futuro contenzioso con l’INPS si deve considerare quanto tristemente affermato nell’ultima circolare citata.

Casale Monferrato, lì 15 novembre 2020

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