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PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ COMMERCIALI

Il MiMiT ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese delle pec degli amministratori delle società (commerciali).

Il ministero ha precisato che le società interessate a questo nuovo adempimento sono tutte le società iscritte nel registro imprese che esercitano una attività imprenditoriale indipendentemente dalla forma giuridica assunta (quindi sia società di persone che società di capitali).

Sono quindi escluse da questo adempimento le società che, anche se iscritte al Registro Imprese, non esercitano una attività commerciale come ad esempio le società semplici (fanno eccezione le società semplici esercenti attività agricola e le società di mutuo soccorso) ed i consorzi/società consortili.

L’amministratore obbligato alla pec (e alla conseguente comunicazione della stessa al Registro Imprese) è quello a cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali con le relative funzioni di dirigenza ed organizzazione. Tra questi vengono compresi anche i liquidatori delle società.

Va fatto notare che la novità normativa:

È concesso, nel caso in cui una persona rivesta la carica di amministratore in più società, di utilizzare una sola pec evitando così di dover avere una pec per ogni società nella quale riveste il ruolo di amministratore.

Se leggendo la Finanziaria 2025 (norma istituiva dell’adempimento oggetto della presente circolare) era stato inizialmente inteso dai più che l’obbligo era legato solo alle società costituite dal 1/1/25, ora è stato chiarito che devono adempiere a questo obbligo:

La mancata comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore è sanzionabile con un minimo di € 103,00 e con un massimo di € 1.032,00.

Casale Monferrato, lì 17 marzo 2025

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