PAGAMENTI DEL 16/4/20 E DEL 18/5/20 RINVIATI MA NON PER TUTTI

In base al D.L. 8/4/20 n. 23: IVA, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio di quest’anno sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

Chi rinvierà i pagamenti del 16/4 e del 18/5 dovrà poi pagarli il 30 giugno 2020:

  • in unica soluzione, ovvero
  • in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

La sospensione dei pagamenti prevista dal nuovo Decreto è possibile a condizione che ci sia una contrazione del volume di ricavi o compensi nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La percentuale di contrazione varia in funzione delle dimensioni dell’impresa:

  • per imprese o professionisti, con fatturato (e/o corrispettivi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), si deve avere una contrazione de gli stessi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese o professionisti, con fatturato (e/o corrispettivi) superiori a 50 milioni (nel 2019), si deve avere una contrazione degli stessi del 50% .

Siccome ciascun mese è autonomo, ci potranno essere due diverse situazioni: 

  • contrazione dei ‘ricavi’ in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019: in questo caso il possibile differimento riguarda i tributi e contributi dovuti per entrambi i mesi, oppure 
  • contrazione in uno solo dei mesi di marzo ed aprile: in questo caso la possibile sospensione dei versamenti dovuti è per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Per chi ha iniziato l’attività dopo il 31/3/2019, il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento in ogni caso. Tali imprese e professionisti infatti non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi e quindi gli è stato dedicato un comma ‘ad hoc’.

Per completezza espositiva aggiungo che per le imprese ed i professionisti che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera in presenza della sola contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.

Se da un lato è apprezzabile il differimento dei pagamenti del 16/4 e del 18/5 si deve però tener presente che poi a giugno, o meglio da giugno in poi, si dovranno pagare gli F24 arretrati e quelli a venire (che non verranno differiti). Tale futuro possibile sforzo finanziario è da tenere in assoluta considerazione.

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