Dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore (29 dicembre 2023) del D. Lgs. 209/2023, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato:
- La sede legale, oppure
- La sede di direzione effettiva (prima era la sede dell’amministrazione), oppure
- La gestione ordinaria in via principale
Per espressa previsione normativa:
- per sede di direzione effettiva si intende: la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso
- per gestione ordinaria si intende: il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso
viene, con il Decreto Legislativo citato, modificata anche la presunzione legale in tema di estero vestizione.
Ora, si afferma che “salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
– sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.”
Concludo dicendo che se una società od ente fosse considerata residente in due diverso Stati, la residenza fiscale sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti; accordo che deve considerare:
- il luogo di direzione effettiva
- il luogo di costituzione
- ogni altro fatture rilevante
Casale Monferrato, lì 21 marzo 2024