In Italia, la normativa fiscale sulle criptovalute è in vigore solo dall’anno fiscale 2023 (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir).
Fino al 31 dicembre 2024 si stabiliva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% su plusvalenze e redditi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta oppure detenzione di cripto attività solo quando l’importo complessivo fosse stato superiore a euro 2.000 per singolo periodo d’imposta.
Fino al 31 dicembre 2024, era infatti prevista una soglia (2.000 euro) sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
La legge di bilancio 2025, ha modificato, a far data dal 1 gennaio 2025, il regime di tassazione delle criptovalute ed ora:
- È confermata, per l’anno fiscale 2025, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi derivanti dall’alienazione di criptovalute;
- È stata eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro;
- È stata innalzata, dal 1 gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dall’alienazione di criptovalute dal 26 al 33%.
Con la legge di bilancio 2025 è stata anche introdotta la possibilità di rivalutazione onerosa dei valori fiscali. In altre parole, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è possibile assumere per ogni cripto attività, posseduta al 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, del Tuir, a condizione che lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva del 18%.
Chi opterà per questa rivalutazione dovrà pagare l’imposta sostitutiva (del 18%) entro il 30 novembre 2025, potendola comunque rateizzare fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, con un interesse del 3% annuo, sempre a partire dal 30 novembre 2025.
La possibilità di rivalutare le cripto attività detenute al 1 gennaio 2025 può essere vista come vantaggiosa per chi:
- non è in grado di determinare il valore di acquisto delle criptovalute (in questo caso il fisco impone che il valore di acquisto sia pari a zero e di conseguenza la plusvalenza è pari all’intero importo di vendita)
- detiene criptovalute il cui valore è aumentato molto rispetto al prezzo di acquisto
il rovescio della medaglia della rivalutazione delle cripto attività detenute al 1 gennaio 2025 è data dal fatto che tale norma preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili.
Casale Monferrato, lì 24 gennaio 2025