L’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto, con la risposta all’interpello n. 907-430/2024, chiarisce che “Le prestazioni di consulenza, rese da un avvocato residente a clienti persone fisiche “private” extra-Ue, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto territoriale dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.
La norma richiamata dalla risposta all’interpello prevede che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: … c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili”.
Il caso trattato è quello di un avvocato che effettua prestazioni a clienti persone fisiche non soggetti passivi Iva che sono domiciliati e residenti al di fuori della Comunità europea.
L’attività svolta dall’avvocato si compone di prestazioni di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale.
È importante notare ed evidenziare che, tale regime di esclusione dall’Iva trova applicazione anche quando l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.
L’avvocato istante come attività stragiudiziale ha l’ottenimento:
• del visto d’ingresso o di soggiorno in Italia;
• del permesso di soggiorno in Italia;
• della cittadinanza italiana.
e l’attività giudiziale consiste nell’assistenza del Cliente extra-Ue nel contenzioso civile in materia di immigrazione
Casale Monferrato, lì 5 novembre 2024