I CHIARIMENTI SULLE POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

La Finanziaria 2024 ed alcuni decreti a lei collegati hanno introdotto l’obbligo di stipulare contratti assicurativi, entro il 31/03/2025 (per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è differito al 31/12/2025) a copertura dei danni alle immobilizzazioni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’obbligo assicurativo riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese quindi ne sono esclusi tutti i professionisti salvo chi svolga l’attività attraverso una società (è quindi escluso anche il classico studio associato).

Gli imprenditori agricoli ex art. 2135 del c.c., anche se obbligati all’iscrizione al Registro Imprese, sono esclusi da questo obbligo in forza del fatto che per loro è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali.

Oggetto della copertura assicurativa sono i beni di cui di cui all’art. 2424, comma 1 del c.c. che vengono indicati, nell’attivo di stato patrimoniale, alla voce B-II ai numeri 1, 2 e 3. Quindi:

  1. Terreni e fabbricati
  2. Impianti e macchinari
  3. Attrezzature industriali e commerciali

 

Chi non ha fabbicati, attrezzature ecc.. a bilancio perché ad esempio li loca oppure li detiente in forza di un contratto di leasing, non li espone al punto B-II dello S.P. e quindi non è soggetto all’obbligo di cui alla presente circolare di studio.

Avendo poi la norma escluso i beni di cui al punto 4 del citato articolo, se ne deduce che non sono oggetto di questa copertura assicurativa beni come ad esempio: mobili ed arredi, macchine d’ufficio ed automezzi e non sono oggetto di questo tipo di copertura neanche le c.d. “merci a magazzino” .

L’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere (forse di dovrebbe dire preclude) l’accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubbliche di ogni genere.

Casale Monferrato, lì 6 marzo 2025

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