LE NOVITA’ DEL “DECRETO CURA ITALIA”

le novità legate al c.d. decreto cura Italia sono molte e qui si è deciso di esporre le principali o meglio, quelle che andranno a coinvolgere la maggior parte dei lettori.

Innanzitutto per imprese, professionisti, artigiani e commercianti che, nello scorso anno, abbiamo fatturato fino a 2 milioni di euro i pagamenti di ieri 16 marzo 2020 legati a:

  • IVA annuale,
  • IVA mensile/trimestrale
  • IRPEF (addizionali comprese)
  • Contributi INPS
  • Contributi INAIL

sono rinviati al 31 maggio 2020.

Per chi ha avuto un fatturato superiore ai 2 milioni di euro lo slittamento dei pagamenti sopra descritti è slittato solo al 20 marzo 2020; in pratica per loro il congelamento è di una sola settimana ..

Coloro che, potendolo e volendolo fare, slitteranno i pagamenti al 31 maggio, chiamati alla cassa potranno alternativamente:

  • Pagare tutto in una unica soluzione senza sanzioni ed interessi
  • Pagare in cinque rate mensili di pari importo senza sanzioni ed interessi

Lavoratori autonomi e liberi professionsiti, che dimostreranno di aver subito un calo di fatturato di almeno il 33%, rispetto all’ultmo trimestre del 2019, a causa della crisi portata dal corona virus, potranno ottenere dalla banca la sospensione delle rate del mutuo prima casa.

Le rate dei prestiti concessi alle micro e piccole imprese sono sospesi fini al 30 settembre 2020 a condizione che le imprese dimostrino che hanno subito un calo di fatturato a causa del COVID – 19.

Ogni adempimento dichiarativo tra l’ 8 marzo ed il 31 maggio è sospeso, come ad esempio la dichirazione annuale IVA. Se questo concede tempo, che è giusto sfruttare, è anche vero che chi ha una dichiarazione annaule IVA a credito (con credito superiore ai 5.000 euro) è bene che la invii comunque celermente per poter poi con massima calma decidire come utilizzare il credito da compensare. Questi adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione.

Le sole comunicazioni da inviare entro fine marzo sono quelle legate alla dichirazione precompilata. Le CU dovranno quindi essere trasmesse entro il 31 marzo 2020.

In merito alle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento ecc.. il decreto blocca i loro pagamenti che avevano/hanno scadenza compresa tra l’ 8 marzo ed il 31 maggio 2020. In questo caso, il pagamento “slittato” andrà effettuato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Entro il 31 maggio 2020 dovranno essere invece versate le rate della rottamazione ter del 28/2/20 (?!?) e la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020.

Importante chiarimento per l’approvazione dei bilanci. Tutte le società di capitali possono:

  • convocare l’assembela di approvazione del bilancio entro 180 giorni in luogo dei classici 120 giorni, dal termine dell’esercizio.
  • I soci possono intervenire in assemblea ed esprimere il voto con modalità telematica anche in deroga alle disposizioni contenute nello statuto
  • Presidente e segretario (anche se notaio) non si devono trovare necessariamene nello stesso luogo

Tutte e tre le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio (oppure entro una data successiva nel caso di perdurare dello stato di emergenza).

Ai lavoratori dipendenti, con un reddito inferiore ai 40.000 euro, che abbiano lavorato nel mese di marzo, senza beneficiare dello smart working, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare ai giorni di lavori svolti nello stesso mese.

Ai commercianti ed artigiani, liberi professionisti con partita IVA, ai rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, agli autonomi della gestione AGO, a condizione che non percepiscano anche redditi di pensione o siano iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuta una indennità pari a 600 euro. Sono quindi esclusi, ad oggi, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro … anche se il minsitro Gualtieri ha annunciatola possibile estensione anche a questi soggetti (vedremo …).

Il contributo di 600 euro, che non concorrerà alla determinazione della base imponibile, sarà erogato dall’INPS entro i limiti di spesa previsti e, a quanto pare, previa domanda dell’interessato.

Chi produce reddito d’impresa arriverà un credito d’imposta del 60% riferito al canone di locazione del mese di marzo 2020 (immobile accatastato come C1).

Chiudo questo articolo con la possibilità data  ai professionisti con fatturato non superiore a 400.000 euro, senza dipendenti, di chiedere il pagamento delle parcelle di marzo 2020 al lordo della ritenuta d’acconto. La ritenuta non trattenuta dal sostituto d’imposta del professionsita andrà poi versata, dal professionsita stesso, in un’unica soluzione il 31 maggio 2020 oppure, sempre dalla stessa data, in 5 rate mensili.

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