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LA POLIZZA RISCHI CATASTROFALI PER I BENI IN LOCAZIONE E/O LEASING, NOVITA’ DI APRILE 2025

Sul sito internet del MiMiT sono stati pubblicati alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito all’obbligo di stipula della polizza per rischi catastrofali.

Tra i chiarimenti pubblicati, vi è anche quello inerente i beni in locazione o in leasing.

Si afferma nello specifico che “..Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis, comma 2, DL n. 155/2024, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, Legge n. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, C.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, C.c., pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.

L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei n. 1, 2 e 3 Sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424, C.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

In buona sostanza quando nella norma (la finanziaria 2024) si citano i beni indicati alla voce B-II punti 1, 2 e 3 si intende, secondo il ministero, solo dire che i beni da assicurare sono quelli che “finirebbero nei punti di quella voce di bilancio” se uno, a qualsiasi titolo, li dovesse lì indicare (a prescindere anche dal fatto che uno rediga o meno il bilancio d’esercizio).

Secondo, quindi, questa interpretazione autentica: fabbricati, impianti ed attrezzature, detenuti a qualsiasi titolo per l’esercizio di impresa (quindi anche detenuti in affitto, locazione, leasing o altro titolo..) soggiacciono all’obbligo assicurativo oggetto della nostra circolare di oggi e tale obbligo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di terzi.

Un esempio su tutti: la Alfa srl loca un immobile per la sua attività, se il proprietario (chiunque esso sia) non lo assicura contro i rischi catastrofali il locatario è obbligato ad assicurarlo.

Concludo dicendo che, sempre secondo quanto indicato nelle FAQ del sito del MiMiT, gli immobili in costruzione ed i veicoli iscritti al PRA non sono soggetti a questo obbligo assicurativo.

Casale Monferrato, lì 14 aprile 2025

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