IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO – NOVITA’

Con l’articolo  5 del  D.Lgs. n. 192/2024 si è modificata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, la parte del TUIR inerente la disciplina del reddito di lavoro autonomo

Le novità oggetto della presente circolare sono:

  • L’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
  • La conferma del principio di cassa come criterio generale di imputazione temporale del reddito (esistono delle eccezioni espressamente previste);
  • La disciplina inerente la deducibilità delle spese relative ad alcuni beni ed elementi immateriali.

Secondo il principio di onnicomprensività, il reddito da lavoro autonomo si deve calcolare sulla differenza tra:

  • tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo (ante modifica era l’ammontare dei “compensi in denaro o in natura”) percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Il fatto che si considerino “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti” fa sì che, anche se è stata eliminata la citazione dei corrispettivi percepiti in conseguenza della cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale, gli stessi sono implicitamente confermati e compresi dal criterio generale del comma 1 dell’articolo 54 del TUIR.

Il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta che  fa riferimento ai compensi effettivamente percepiti e alle spese effettivamente sostenute ha però delle deroghe che sono espressamente previste come ad esempio ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR.

Le deroghe ora citate erano già presenti nella precedente versione del “reddito da lavoro autonomo” ma una importante novità “temporale” è quella legata al pagamento di una parcella soggetta a ritenuta d’acconto infatti, ora, si stabilisce che “Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenute”. Quindi ora se il cliente paga il 31/12/n ed il professionista “vede” incasso il 2/1/n+1 entrambi dovranno vedere, il primo il costo ed il secondo il ricavo, nell’anno n e non nell’anno n+1.

In caso invece di compenso non soggetto a ritenuta, nulla cambia rispetto al passato e quindi rimane ferma l’imputazione secondo il principio di cassa. Riprendendo l’esempio di prima il professionista lega il ricavo all’anno n+1.

Onde evitare che il principio di onnicomprensività portasse ad assoggettare ad imposizione fiscale anche i contributi previdenziali che vengono addebitati al cliente in parcella il comma 2, art. 54, TUIR, stabilisce che gli stessi non concorrono a formare il reddito.

Importante sottolineare che una ulteriore novità è rappresentata dalla esclusione degli  importi percepiti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Questo comporta che gli stessi

  • non sono più soggetti a ritenuta da parte del committente e
  • le spese sostenute oggetto di rimborso sono indeducibili

All’art. 54-ter, si prevede che le spese relative ai rimborsi di importo non superiore a € 2.500,00 (comprensivo del compenso a essere relative), che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

E’ da notare però che, nel caso in cui le spese, che non sono state rimborsate nei 12 mesi seguenti, quindi oggetto di deduzione, siano state successivamente rimborsate, le stesse, concorreranno poi alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri.

 In merito alle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche in via promiscua, ai fini dell’esercizio dell’attività e le spese sostenute per i servizi a essi commessi la norma prevede, solo in questo caso dal 1 gennaio 2025, che le stesse non vengano considerate componenti positive di reddito.

Venendo ora alle plusvalenze da cessione di beni mobili strumentali, il nuovo articolo 54 bis del Tuir, al comma 1, stabilisce che le stesse concorrono a formare il reddito se:

  1. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione, ovvero a finalià estranee

Da notare che concorrono alla formazione del reddito per l’intero importo nell’esercizio in cui sono percepite senza possibilità di rateizzazione (cosa che non succede per le plusvalenze realizzate da chi produce reddito di impresa)

Se invece venissero realizzate delle minusvalenze, perché esse possano essere deducibili, le stesse devono essere realizzate:

  1. mediante cessione a titolo oneroso oppure
  2. mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

il punto 3 indicato per le plusvalenze è quindi escluso in questo caso.

La conclusione di questa circolare è dedicata al caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il quale concorre alla formazione del reddito per il valore normale del bene dedotto:

  • in caso di beni mobili, il prezzo stabilito per il riscatto ed i canoni residui, attualizzati alla data di cessione del contratto
  • in caso di beni immobili, la quota capitale dei canoni già maturati ma indeducibili perchè riferibili all’area sottostante il fabbricato.

Casale Monferrato, lì 12 febbraio 2025

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