Tra le novità legate alla revisione della fiscalità internazionale si evidenziano, in questa circolare, i nuovi criteri per determinare ove una persona fisica sia fiscalmente residente.
Dal 1 gennaio 2024 si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, considerando anche le frazioni di anno, hanno in Italia:
- La residenza ai sensi del codice civile (il luogo dove si ha la dimora abituale) oppure
- Il domicilio oppure
- Sono semplicemente presenti (in questo caso si prescinde quindi dalla residenza o domicilio della persona)
Si deve immediatamente considerare che per domicilio si deve in questo caso intendere: il luogo in cui principalmente si sviluppano le relazioni personali e familiari (è stata quindi creata una definizione ad hoc che si allontana da quella del codice civile) e che i criteri sopra elencati, oltre che essere alternativi tra loro, devono essere verificati per la maggior parte del periodo di imposta tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.
Compreso quindi che l’iscrizione all’AIRE non è più elemento discriminante si deve far notare che, salvo prova contraria, si presume che la persona sia residente in Italia se è iscritta per la maggior parte del periodo di imposta all’anagrafe delle persone residenti.
Siccome la norma italiana e quella dell’altro stato potrebbero portare ad una “doppia residenza”, in questo caso, si dovrà far riferimento a quanto indicato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (utilizzate per verificare dove assoggettare ad imposizione fiscale il reddito prodotto) considerando, in stretto ordine gerarchico:
- L’abitazione permanente
- Il centro degli interessi vitali
- Il luogo di soggiorno abituale
- La nazionalità della persona
- Gli accordi tra le autorità dei singoli stati coinvolti.
Casale Monferrato, lì 18 marzo 2024