CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Come indicato nella circolare di studio del 2 aprile 2024, è stata introdotta la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei soggetti ISA e dei forfetari.

L’adesione alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate è comunicata tramite la barratura dell’apposita casella presente nel modello Redditi 2024

Analizziamo ora le cause di cessazione e di decadenza evidenziando che al verificarsi :

  • di una causa di cessazione, il concordato cessa di avere applicazione dal periodo d’imposta nel quale si verifica;
  • di una causa di decadenza, il concordato cessa di avere applicazione per entrambi i periodi d’imposta.

 

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente:

  • modifica l’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente, a meno che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
  • cessa l’attività.

 

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta se:

  • a seguito di accertamento, per il 2024 – 2025 o per il 2023, venga rilevata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità e cioè:
    • le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D. Lgs. n. 74/2000, relativamente al 2024 – 2025 e ai 3 precedenti
    • la comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito / valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%
    • l’omessa presentazione del modello REDDITI/IRAP/IVA/770 per il 2024 – 2025
    • la mancata / incompleta / non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri
    • l’omessa tenuta delle scritture contabili
    • l’omessa installazione/manomissione del RT
  • a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 (presentazione dichiarazione integrativa), risulta una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato
  • sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • vi è stata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato
  • c’è stata una condanna per reati in materia di imposte sui redditi ed IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio per atti commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato

 

si conclude ricordando due punti importanti, soprattutto il secondo:

 

  1. per i soggetti forfettari il concordato è in via sperimentale e riguarda solo il 2024
  2. l’Agenzia delle Entrate e la GdF “programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

Casale Monferrato, lì 3 giugno 2024

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