Entro il 15 ottobre, sia nel pubblico che nel privato, i datori di lavoro devono organizzare le verifiche individuando i soggetti che saranno incaricati di controllare i green pass e comunicare le eventuali violazioni.
In buona sostanza, dal 15 ottobre, “chiunque svolga un’attività lavorativa, per accedere al luogo di lavoro in cui effettua la prestazione, deve possedere, ed esibire su richiesta, il certificato verde”.
È possibile, per meglio organizzarsi, richiedere al lavoratore, prima che arrivi in azienda, il possesso o meno del green pass.
In generale, la norma si applica a tutti i rapporti di lavoro e le persone coinvolte nell’ “obbligo di green pass” sono tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività:
• lavorativa
• di formazione
• di volontariato
le uniche persone escluse sono, in generale, quelle esenti dalla campagna vaccinale in base ad una idonea certificazione medica.
Nel caso in cui la persona obbligata al possesso del green pass comunichi oppure risulti senza il certificato verde, la stessa viene immediatamente sospesa dal lavoro e perde, da subito, il diritto alla retribuzione fino a quando non dimostri il possesso del green pass.
Se da un lato non è possibile licenziare il dipendente senza il certificato verde, dall’altro il prefetto, al quale è stata comunicata l’assenza di green pass, irroga una sanzione da 600 a 1.500 euro.
Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di comunicare la presenza di un lavoratore senza green pass, il prefetto, venuto a conoscenza dell’omissione, irrogherà una sanzione da 400 a 1.000 euro al datore di lavoro.
La normativa coinvolge anche gli studi professionali, titolari, dipendenti e collaboratori, ma sembra non riguardare i clienti.
Casale Monferrato, lì 19 settembre 2021