FATTURE ELETTRONICHE, QUANDO SI DETRAE L’IVA?

In Italia, per tutto il primo semestre (per i trimestrali) e per i primi 9 mesi (per i mensili) del 2019, se le fatture elettroniche sono emesse (la fattura si intende emessa quando viene inviata/accettata al/dal SDI) in ritardo ma concorrono comunque alla liquidazione del corretto periodo (trimestre o mese a seconda dei casi) il ritardo non sarà sanzionato. Dal 1 luglio per emettere la fattura ci saranno 10 giorni e la concessione appena descritta non sarà più considerata come valida (a parte per mensili che avranno comunque 3 mesi in più di “bonus”).Bene, ma quando è possibile detrarre l’iva? Siccome l’unica fattura che ha valore fiscale è quella elettronica, nulla contando l’eventuale copia cartacea fornita “per cortesia”, l’unico momento dal quale sarà possibile detrarre l’IVA è quello dal quale si riceve la fattura elettronica; in altre parole da quando si riceve la fattura nella propria area del sito dell’agenzia delle entrate (o sul proprio gestionale).Prendiamo il caso di due contribuenti con liquidazione IVA mensile. Se il venditore Tizio emette (invia al SDI) la fattura, datata 28 febbraio, il 4 marzo,  non vi saranno sanzioni per il venditore se la farà concorrere nella liquidazione del mese di febbraio. L’acquirente Caio però per poterla detrarre nella liquidazione iva del mese di febbraio (mese di effettuazione dell’operazione) dovrà riceverla entro e non oltre il 15 marzo. Se dovesse riceverla dopo, l’acquirente potrà detrarre l’iva solo dal mese di ricevimento (se Caio riceve la fattura il 16 marzo può detrarla dal mese di marzo compreso – ed entro il mese di dicembre). Tutto questo perché Caio deve ricevere la fattura elettronica entro il 15 del mese seguente il periodo (mese o trimestre) di effettuazione dell’operazione ma attenzione alle operazioni del mese di dicembre perché, in questo caso, la detrazione spetta solo nel periodo di possesso della fattura e quindi le fatture elettroniche datate 31/12 molto probabilmente si potranno detrarre solo da gennaio dell’anno seguente. www.studio-alessio.it

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