Alcuni chiarimenti sulle spese di trasferta, tracciabili ma non per tutti

Dal 1 gennaio 2025, vige l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi di spese di trasporto sia per le trasferte al di fuori che quelle all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro.

Per le spese di vitto e alloggio il nuovo obbligo di tracciabilità vale solo nel caso in cui il rimborso per le trasferte del dipendente sia chiesto per spese effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro.

Le spese di trasporto che devono essere pagate dalle imprese con strumenti tracciabili sono quelle riferibili ad autoservizi pubblici non di linea: di fatto taxi e Ncc ma l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non riguarda l’acquisto di biglietti ferroviari, aerei e di autobus di linea.

La norma prevede solo che il versamento sia tracciato (carta di credito o di debito, assegni, bonifici ecc..), ma non che il pagamento tracciato avvenga esclusivamente con uno strumento di pagamento del “datore di lavoro”.

Il taxi, ad esempio, potrebbe essere pagato dal dipendente in trasferta con la sua carta di credito. Il datore di lavoro, dovrà poi farsi dare la prova  del pagamento tracciato per considerare il rimborso nel modo corretto.

Siccome il riferimento normativo (il comma 3-bis dell’articolo 95 del Tuir) è alle trasferte di dipendenti sorge il dubbio se le nuove regole si debbano applicare anche ai collaboratori coordinati e continuativi e più in generale agli amministratori di società. Se è vero che non vengo citati dalla norma è anche vero che scontano lo stesso regime fiscale dei dipendenti.

Per quanto riguarda i soci di società di persone la circolare 6/E/2009 l’Agenzia aveva chiarito che loro non rientrano tra i co.co.co. quindi questo tipo di spese dovrebbero considerarsi escluse dall’obbligo di tracciabilità. Lo stesso dicasi per le spese sostenute dal titolare dell’impresa individuale.

Casale Monferrato, lì 27 gennaio 2025

 

it_ITItalian

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Per continuare la navigazione clicca su Accetta.</small> Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi