L’articolo 2 del decreto Ristori-quater (Dl 157/2020) prevede la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre per alcuni contribuenti.
I pagamenti che potranno essere sospesi dovranno essere effettuati alternativamente:
- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza interessi), con la prima da versare entro il 16 marzo 2021
Possono, in generale, beneficiare della sospensione i professionisti e le imprese:
- con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro
- che presentano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell2019.
Sono, invece, autorizzati alla sospensione indipendentemente dal dimostrato calo di fatturato:
- le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019 (si ritiene che si debba fare riferimento alla data di apertura della partita Iva
- i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020 (per esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche, teatri);
- gli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in zona rossa o arancione
- le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020
- i contribuenti che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se l’attività è svolta in aree in zona rossa.
I versamenti oggetto di sospensione, per i contribuenti sopra individuati, sono tipicamente:
- Iva per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (termine di pagamento al 16 dicembre 2020)
- acconto Iva per tutti i soggetti Iva (mensili e trimestrali) in scadenza il 28 dicembre 2020 (il 27 è domenica)
- versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (ma non Inail) su retribuzioni corrisposte in novembre, inclusa la gestione separata, in scadenza il 16 dicembre 2020
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef in scadenza il 16 dicembre 2020.
Per le ritenute relative a compensi corrisposti nel mese di novembre come ad esempio lavoro autonomo, provvigioni, locazioni brevi eccetera, la scadenza di versamento rimane il 16 dicembre 2020.
La norma, inoltre, non permette il rimborso per i soggetti che, pur avendo diritto alla sospensione, procedono ugualmente al pagamento nel giorno di scadenza originario.
Casale Monferrato, lì 8 dicembre 2020