Spetta, anche, al committente dei lavori verificare che le imprese o i lavoratori autonomi abbiano il documento digitale previsto dalla normativa per operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza (articolo presente in calce alla presente circolare) e che il documento presenti un punteggio minimo di 15 crediti.
Lo spiega l’Ispettorato del lavoro, nella Faq 12 di quest’anno.
Per l’esattezza, il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, devono, in base all’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del Dlgs 81/2008, verificare:
• il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;
• la presenza di un documento equivalente nei casi di provenienza estera;
• l’attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III per le imprese non tenute al possesso del documento.
L’inosservanza dell’obbligo di verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
Non bisogna poi comunque trascurare che le aziende ed i lavoratori autonomi che operano senza patente o con una patente che con un punteggio inferiore a 15 punti subiscono una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000,00 euro e con l’esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, non necessariamente in maniera contemporanea, resta in capo al committente l’obbligo di nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.
Casale Monferrato, lì 11 novembre 2024
Articolo 89 testo unico sicurezza – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.