LE NOVITA’ DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Ieri, 4 novembre 2020, il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 03/11/2020 in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Le nuove disposizioni prevedono misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Il territorio nazionale è stato suddiviso in tre fasce; ogni settimana il Ministero della saluta aggiornerà la lista. Un livello di rischio o scenario inferiore comporterà la nuova classificazione.

Premetto immediatamente che chi svolge attività non citate in questo articolo (come ad esempio studio professionali e attività di vendita all’ingrosso), salvo sviluppi normativi (sia nazionali che regionali), può continuare a lavorare come fino ad oggi ha fatto a condizione che rispetti i protocolli Covid di cui ai precedenti DPCM.

La zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) è quella indicata con livello di rischio più alto e comporta, oltre alle restrizioni valide per tutto il territorio nazionale (più avanti descritte) le seguenti limitazioni:

  • Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
    • Chiusi in generale.
    • Restano aperte soltanto le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale
  • Ristorazione con consegna a domicilio
    • Ammessa
  • Ristorazione con consegna da asporto
    • Ammessa fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Esercizi di somministrazione, alimenti e bevande siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti  
    • Aperti
  • Attività di commercio al dettaglio
    • Chiuse in generale
    • Restano aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (che riporto in calce a questa circolare)
    • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
    • Sempre chiusi i mercati (salvo le attività di vendita di soli generi alimentari)
  • Attività inerenti i servizi alla persona
    • Sospese tutte le attività diverse dalle seguenti:
      • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
      • Attività delle lavanderie industriali
      • Altre lavanderie
      • Tintorie
      • Servizi di pompe funebri ed attività connesse
      • Servi dei saloni di barbieri e parrucchieri
  • Spostamenti
    • Vietati tutti gli spostamenti in entrata ed uscita dai territori ad altro rischio ed entro gli stessi territori, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute
    • Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
    • Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza.
    • Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni
  • Scuola
    • In presenza: asili nido, elementari e 1 media
    • A distanza: 2 e 3 media e le altre scuole superiori

Le restrizioni sull’intero territorio nazionale, comprese quindi le zono rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) e le zone arancioni (Puglia e Sicilia) sono:

  • Centri commerciali
    • Chiusura nei giorni festivi e prefestivi.
    • Restano aperte soltanto le attività essenziali:
      • Farmacie
      • Parafarmacie
      • Generi alimentari
      • Tabacchi ed edicole
  • Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico:
    • È obbligatorio esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guide vigenti
    • Apposite linee guida disciplinano l’attività di commercio al dettaglio (devono essere rispettati i principi di cui all’allegato 10 ; si raccomanda anche l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11
  • Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie):
    • Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00
    • Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di 4 persone al tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi)
    • Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico
    • Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati
    • Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • Ristorazione da asporto:
    • Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Consegna a domicilio
    • Sempre ammessa
  • Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc)
    • L’attività è ammessa a condizione che le regioni e le province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica ed individuino protocolli e linee guida
  • Strutture ricettive:
    • L’attività è ammessa nel rispetto delle linee guida individuate dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l’allegato 10
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
    • Chiusi, anche se svolti all’interno di locali nei quali è esercitata una differente attività come ad esempio bar e tabaccherie
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
    • Sospesi anche se all’aperto
  • Sale da ballo, discoteche, feste e sagre
    • Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sia all’aperto che al chiuso
    • Vietate le feste, le sagre e le fiere ed eventi simili comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose
  • Convegni, congressi ed altri eventi
    • Ammessi solo con modalità a distanza
  • Concorsi ed abilitazioni all’esercizio delle professioni
    • Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all’esercizio della professione ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario
    • Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto
  • Trasporto pubblico:
    • È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%
  • Musei e luoghi di cultura:
    • Sospese le mostre
    • Chiusi i musei ed altri luoghi di cultura
  • Spostamenti
    • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi
  • Scuola
    • svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie
    • Chiuse le università salvo specifiche attività
    • I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza

Trascurando, per il momento, le restrizioni della zona arancione (Sicilia e Puglia) e quelle inerenti gli spostamenti da e verso l’estero, si propone ora l’allegato

Allegato 23

Commercio al dettaglio

  • Commercio al dettaglio in esercizi non spedalizzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi spedalizzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi .specializzati
  • Commercio a! dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi Specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli. motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e dì erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori; piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici jn esercizi specializzati
  • Commercio al dettag1io di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi. prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti. alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne fiori, piante; bulbi. semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Casale Monferrato, lì 5 novembre 2020

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