POCHI CONTRIBUTI E MOLTI CREDITI, ECCO IL DECRETO RILANCIO

Premetto subito che il c.d. Decreto Rilancio, in molti casi, presuppone il varo di specifici provvedimenti attuativi, solo a titolo di esempio: il bonus relativo alle spese di sanificazione, il contributo a fondo perduto previsto per le piccole imprese, le misure di agevolazione per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro ed il credito d’imposta relativo alle locazioni di immobili commerciali.

I provvedimenti dovranno fissare ambito, modalità e tempi di accesso alle diverse agevolazioni ed in più occorrerà verificare se ci saranno le coperture finanziarie necessarie per soddisfare tutte le richieste. Il bonus sanificazione, ad esempio, oggi ha una dotazione di 200 milioni di euro che sembra insufficiente rispetto alle potenziali esigenze dei fruitori.

La gran parte delle misure agevolative per le partite Iva rende utilizzabile un credito d’imposta (o detrazioni fiscali convertibili in crediti d’imposta). Se si hanno dei debiti di imposta si potrà utilizzare in compensazione ma se non si hanno debiti di imposta oppure si vuole “monetizzare” il credito lo si potrà, in alcuni casi, cedere; sempre che, in questo periodo di grande bisogno di liquidità, alcuni accettino di comprarlo. Basti pensare che taluni crediti sono fruibili solo con la prossima dichiarazione dei redditi…

Mentre scrivo questa circolare si sta discutendo su alcune “variazioni”, figlie dei grandi lamenti di questi giorni. Due esempi su tutti sono: l’estensione alle seconde case del credito di imposta “eco-bonus” (in questo caso sembra però che si passerà dal 110% al 100%) ed il contributo ai professionisti con casse private (da un lato si dice che possono averlo dall’altro che non possono averlo, il tutto mentre il ministro dell’economia sostiene che lo avranno, semplicemente non avranno l’indennizzo dell’Agenzia delle Entrate per le imprese).

Tutto ciò doverosamente premesso, gli articoli che principalmente interessano la maggior parte dei contribuenti, titolari di partita iva in primis e senza partita iva in secundis, sono:

Art. 24 (disposizioni in materia di versamento IRAP)

Non è dovuto il saldo IRAP 2019 ed il 1 acconto IRAP 2020. Per quanto riguarda il 1 acconto 2020 è stato chiarito che non verrà neache chiesto in sede di pagamento del saldo 2020.

Art. 25 (contributo a fondo perduto)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva, che non:

  • Abbiano cessato l’attività alla data di presentazione della domanda
  • Siano professionisti o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS
  • Siano professionisti iscritti a cassa private
  • Producano, anche, reddito di lavoro dipendente
  • Abbiano prodotto, nel passato esercizio, ricavi superiori a 5 milioni di euro

Il contribuo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare  del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e lo stesso del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro
  • 15% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro ed inferiori ad 1.000.000 euro
  • 10% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro ed inferiori a 5.000.000 euro

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società

Al fine di ottenere il contributo si deve presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza ed i relativi termini saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Art. 28 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi e compensi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo di imposta scorso, spetta un credito di imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

In caso di contratti di affitto a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile destinato all’esercizio dell’atività, spetta un credito di imposta pari al 30% dell’ammontare mensile del canone.

Il credito di imposta, che nel caso di strutture alberghiere ed agrituristiche spetta indipendentemente dal volume dei ricavi, è commisurato all’importo:

  • versato
  • nel periodo d’imposta 2020
  • con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio (nel caso del settore turistico anche per il mese di giugno)

Il credito di imposta spetta a condizione che i locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato e/o corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto alla stesso mese del periodo di imposta precedente.

Questo credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo 2020 (che quindi si presenterà il prossimo anno) ovvero in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.

Questo credito di imposta non è possibile cumularlo con quello che era stato istituito per il pagamento delle locazioni del mese di marzo per gli immobili accatastati come C1.

Art. 82 (reddito di emergenza)

Ai nuclei familiari è riconosciuto un sostegno al reddito denominato reddito di emergenza (rem).

Il domanda per il rem deve essere presentata entro il termine del mese di giugno 2020 ed il beneficio è erorato in due quote a condizione che il nucleo familiare richiedente abbia:

  • residenza in Italia
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla quota di rem destinabile
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore ad una soglia di 10.000 euro accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo figlio e fino ad un massimo di 20.000 euro
  • un valore ISEE inferiore a 15.000 euro

il rem non è compatibile con i soggetti che siano: destinatari del contributo di 600/1.000 euro o titolari di pensione o titori di reddito da lavoro dipendente superiore al rem o percettori del reddito di cittadinanza.

Ciascuna quota del rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente paramentro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, co 4 del DL 4/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità.

Il rem è erogato dall’INPS previa domanda da presentarsi tramite modello da definirsi e per il tramite di caf e patronati.

Art. 84 (indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza covid-19)

Ai professionisti ed ai co.co.co. iscritti alla gestione separata, già beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di marzo, viene automaticamente erogato lo stesso contributo per il mese di aprile.

Ai professionisti iscritti alla gestione separata, già beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di marzo:

  • non titolari di reddito di pensione
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso del 2019,

è riconosciuta una una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro previa richiesta da parte dello stesso

Ai co.co.co. iscritti alla gestione separata, già beneficiari del del contributo di 600 euro del mesei di marzo:

  • non titolari di reddito di pensione
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto

è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro

A commercianti ed artigiani (AGO) già beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di marzo viene automaticamente riconosciuto lo stesso importo per il mese di aprile.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari del del contributo di 600 euro del mese di marzo viene automaticamente riconosciuto un importo pari a 500 euro per il mese di aprile.

Art. 85 (indennità per i lavoratori domestici)

Ai lavoratori domestici che:

  • abbiano in essere, alla data del 23/2/20, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali
  • non convivano con il datore di lavoro
  • non abbiano percepito i c.d. 600 euro di marzo
  • non percepiscano il rem
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza
  • non siano titolari di pensione

è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, una indennità di 500 euro per ciascun mese.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare presso i patronati

Art. 119 (incentivi per l’efficentamento energetico, sisma bonus ..)

Per le spese sostenute, da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa arte e professione e dai condomini, dal 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 gli interventi:

  • di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (limite di spesa 60.000 euro)
  • sulle parti comuni degli edifici per la sostituizione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condenazione, con efficienza almeno pari alla classe A ovvero con impianti di microcongenerazione (limite di spesa 30.000 euro)
  • sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscladamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore ovvero con impianti di microcogenerazione (limite di spesa 30.000 euro)
  • di efficentamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici con cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito (limite di spesa 48.000 euro)

si applica una detrazione di imposta pari al 110% da ripartire in cinque anni.

Al momento di scrittura sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, anche se, da discussioni di questi giorni, sembra, che verranno comprese anche quelle ma con la percetuale di agevolazione pari al 100%

Art. 120 (credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pressione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del decreto rilancio (l’elenco è molto lungo, si citano ad esempio: bar, ristoranti ed alberghi), alle associazioni, alle fondazioni ed agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute del 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le norme legate al covid-19.

Il credito di imposta è cumulabile alle altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Art. 122 (cessione dei crediti di imposta da covid-19)

Fino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari dei crediti di imposta:

  • Per affitti pagati per il mese di marzo 2020 per immobili accatastati come C1
  • Per affitti pagati per il mese di marzo, aprile e maggio 2020 per immobili adibiti all’esercizio d’impresa arte e professione come da art. 28
  • Per l’adeguamento degli ambienti di lavoro come da artt. 120 e 125

Possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Art. 125 (credito d’imposta per la sanificazine ed acquisto di dispositivi di protezione)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, spetta un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • La sanificazione degli ambienti
  • L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire  la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi

Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa (sono stati stanziati 200 milioni per il 2020).

Il credito, che quindi può essere al massimo pari a 36.000 euro, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 ovvero in compensazione.

I criteri e le modalità saranno oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Art. 126 e 127 (proroga dei termini della riscossione dei versamenti)

I versamenti degli F24 del 16 marzo e del 16 aprile 2020 possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in una unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo il/dal 16 settembre 2020

Art. 144 (rimessione dei termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatico)

I versamenti delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, e le relative rateizzazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 in una unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importi a far data sempre dal 16 settembre 2020 (senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Art. 149 (sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, rettifiche di liquidazione ..)

Sono prorogati al 16 settembre 2020  i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • Atti di accertamento con adesione
  • Accordo conciliativo
  • Accordo di mediazione
  • Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione
  • Avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro

i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Lo stesso dicasi per le relative scadenze rateali ricadenti nello stesso periodo.

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo 149 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Art. 154 (proroga del periodo di sospensione delle attivitià di riscossione)

La disposizione introduce la sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, differendo le scadenze, inizialmente “spostate” al 31/5/20, al 31 agosto 2020.

In merito ai piani di dilazione in essere alla data del 8/3/20 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/8/20, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate dall’agente della riscossione, si determinano in caso di pagamento di dieci anziché  5 rate.

Il pagamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione ter” ed il c.d. “saldo e stralcio” si possono pagare entro il 10/12/20.

Art. 176 (tax credit vacanze)

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed and breakfast.

Il credito è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei formati da 2 persone e di 150 per quelli formati da una sola persona.

Il credito è riconosciuto se:

  • Le spese sono sostenute in una unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica
  • Il totale del corrispettivo è documentato da fattura elettronica
  • Il pagamento del servizio è corrisposto senza l’ausilio o l’intervento di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telemtici diversi dalle agenzie di viaggi o tour operator

Il credito è fruibile solo nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede dichiarazione dei redditi da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità applicative

Art. 181 (sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessione o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 229 (misure per incentivare la mobilità sostenibile)

Fino ad esaurimento delle risorse, viene concesso, in favore dei residenti maggiorenni nei:

  • Capoluoghi di regione,
  • Città metropolitane
  • Capoluoghi di provincia
  • Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,

un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta, e comunque in misura non superiore a 500 euro, a partire dal 4/5/20 fino al 31/12/20, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché per l’acqusto di veicoli per la mobilità a propulsione prevalentemente elettrica.

Anche questo bonus deve essere regolato da un decreto, in questo caso, emanato dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Casale Monferrato, lì 24 maggio 2020

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